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La nomina a sostituto avvocato e' conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono essere ammessi:

  • a)gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato, dopo almeno tre anni di servizio;
  • b)i magistrati dell'Ordine giudiziario che abbiano almeno tre anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;
  • c)i magistrati della Giustizia militare i quali, avendo compiuto tre anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;
  • d)i magistrati della Corte dei conti che abbiano conseguito da almeno un anno la qualifica di vice referendario e che, precedentemente all'assunzione in servizio, siano stati iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori legali;
  • e)gli avvocati regolarmente iscritti nell'albo alla data del bando di concorso, con anzianita' di iscrizione non inferiore ad un anno e che non abbiano oltrepassato l'eta' di anni trentacinque. Non e' richiesto il minimo di anzianita' di servizio per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali precedentemente all'assunzione in servizio nei rispettivi ruoli fossero gia' in possesso dei requisiti di cui alla lettera e).

Testo in vigore dal 1 luglio 1955 al 22 dicembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1955-06-20;519~art1 · fonte del testo