Art. 6
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1935 al 22 dicembre 2008. 71 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il secondo comma dell'art. 21 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, e' cosi' modificato:
tolto: « Non sono cedibili, sequestrabili o pignorabili, nei limiti fissati dalla legislazione vigente pei dipendenti dello Stato, gli stipendi e gli assegni che l'Istituto corrisponde al proprio personale, salvo per esso la facolta' di avvalersi delle disposizioni concernenti la cedibilita' degli stipendi con le modalita' e nelle forme consentite per gli impiegati degli Enti locali ».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1250~art6 · fonte del testo