Art. 7
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1935 al 22 dicembre 2008. 119 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere al coordinamento delle presenti disposizioni con quelle del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, della legge 2 giugno 1930, numero 733, e del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, ad inserire le norme cosi' coordinate con le integrazioni che si rendessero eventualmente necessarie in un testo unico.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a San Rossore, addi' 20 giugno 1935 - Anno XIII
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: Mussolini - Di Revel - De Vecchi di Val Cismon
tolto: Visto, il Guardasigilli: Solmi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1250~art7 · fonte del testo