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[1]Il secondo comma dell'art. 21 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, e' cosi' modificato:

[2]« Non sono cedibili, sequestrabili o pignorabili, nei limiti fissati dalla legislazione vigente pei dipendenti dello Stato, gli stipendi e gli assegni che l'Istituto corrisponde al proprio personale, salvo per esso la facolta' di avvalersi delle disposizioni concernenti la cedibilita' degli stipendi con le modalita' e nelle forme consentite per gli impiegati degli Enti locali ».

Testo in vigore dal 18 luglio 1935 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1250~art6 · fonte del testo