Art. 6
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[1]Il secondo comma dell'art. 21 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, e' cosi' modificato:
[2]« Non sono cedibili, sequestrabili o pignorabili, nei limiti fissati dalla legislazione vigente pei dipendenti dello Stato, gli stipendi e gli assegni che l'Istituto corrisponde al proprio personale, salvo per esso la facolta' di avvalersi delle disposizioni concernenti la cedibilita' degli stipendi con le modalita' e nelle forme consentite per gli impiegati degli Enti locali ».
Testo in vigore dal 18 luglio 1935 al 22 dicembre 2008
