Art. 7
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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere al coordinamento delle presenti disposizioni con quelle del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, della legge 2 giugno 1930, numero 733, e del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, ad inserire le norme cosi' coordinate con le integrazioni che si rendessero eventualmente necessarie in un testo unico.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 20 giugno 1935 - Anno XIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Di Revel - De Vecchi di Val Cismon
[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 18 luglio 1935 al 22 dicembre 2008
