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Con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo alla scadenza di un semestre dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale del notariato provvede alla spese per il suo funzionamento mediante contributi versati dai notai in esercizio. La misura dei contributi e' fissata con deliberazione del Consiglio nazionale stesso entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, in misura ragguaglia ta agli onorari spettanti al notaio per gli atti soggetti ad annotamento sui repertori e secondo quanto stabilito dalla tariffa notarile, non superiore comunque al 2 per cento di detti onorari.
Testo in vigore dal 24 luglio 1991 al 2 giugno 2006
