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[1]Nel rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 9 il professionista che sia iscritto come avvocato o come procuratore in duo albi diversi dovra', indicare a quale dei due appartenga per ragione di effettiva residenza ed in quale intenda conservare l'iscrizione.

[2]Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Direttori dei Sindacati fascisti degli avvocati e dei procuratori procederanno ad una revisione straordinaria degli albi, diretta ad accertare che tutti gli iscritti abbiano la residenza nella circoscrizione del Tribunale, secondo quanto e' stabilito dagli articoli 17, n. 7, e 27, n. 3, del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578; e pronunceranno la cancellazione di coloro che risultino avere perduto la residenza nella circoscrizione medesima, osservate le norme del procedimento relativo.

[3]Ai procuratori cancellati dall'albo a norma del comma precedente, i quali chiedano l'iscrizione nell'albo della circoscrizione di loro effettiva residenza, non si applicano le limitazioni prevedute dall'art. 25, del decreto-legge citato, come modificato con la presente legge, per quanto concerne il numero dei posti da assegnarsi entro l'anno in via di trasferimento ed il termine di due anni dalla precedente iscrizione.

Testo in vigore dal 23 aprile 1940 al 4 maggio 1941

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urn:nir:stato:legge:1940-03-23;254~art11 · fonte del testo