[1]Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore forense e' necessario l'intervento di sette membri.
[2]La presentazione del ricorso, quando non sia fatta dal pubblico ministero, dev'essere accompagnata, a pena di irricevibilita', dalla ricevuta del versamento di lire cento eseguito presso un ufficio del registro.
Testo vigente dal 23 aprile 1940
