[1]Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore forense e' necessario l'intervento di sette membri.

[2]La presentazione del ricorso, quando non sia fatta dal pubblico ministero, dev'essere accompagnata, a pena di irricevibilita', dalla ricevuta del versamento di lire cento eseguito presso un ufficio del registro.

Testo vigente dal 23 aprile 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-03-23;254~art4 · fonte del testo