Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 57 — Irricevibilità del ricorso

E' irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata. Se il ricorso non e' corredato della ricevuta del versamento di cui all'articolo precedente, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla. In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso e' dichiarato irricevibile.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art57 · fonte su Normattiva