Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

Art. 5 — Validità delle deliberazioni del Consiglio superiore

Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura e' necessaria la presenza di almeno ((quattordici)) magistrati e di almeno ((sette)) componenti eletti dal Parlamento. Le deliberazioni sono prese ai maggioranza di voti e, in caso di parita', prevale quello del Presidente.

Testo vigente dal 21 giugno 2022

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Che cosa è cambiato dal 21 giugno 2022

Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 2002 al 21 giugno 2022. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura e' necessaria la presenza di almeno tolto: dieci aggiunto: quattordici magistrati e di almeno tolto: cinque aggiunto: sette componenti eletti dal Parlamento. Le deliberazioni sono prese ai maggioranza di voti e, in caso di parita', prevale quello del Presidente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art5 · fonte del testo