E' irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata. Se il ricorso non e' corredato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla. In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso e' dichiarato irricevibile.

Testo vigente dal 21 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art56 · fonte su Normattiva