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[1]Il primo comma dell'art. 21 della legge 11 marzo 1926, n. 396, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

[2]«L'Arma del genio comprende:

  • a)11 Comandi del genio di corpo d'armata, un Comando del genio della Sicilia, un Comando del genio della Sardegna: ciascun Comando con un dipendente Ufficio fortificazioni;
  • b)12 Reggimenti genio;
  • c)2 Reggimenti minatori;
  • d)2 Reggimenti pontieri;
  • e)1 Reggimento ferrovieri;
  • f)1 Istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica;
  • g)1 Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica;
  • h)1 Officina di costruzioni del genio militare;
  • i)1 Servizio degli specialisti del genio».

Testo in vigore dal 24 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-04-03;287~art1 · fonte del testo