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[1]Il primo comma dell'art. 21 della legge 11 marzo 1926, n. 396, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
[2]«L'Arma del genio comprende:
- a)11 Comandi del genio di corpo d'armata, un Comando del genio della Sicilia, un Comando del genio della Sardegna: ciascun Comando con un dipendente Ufficio fortificazioni;
- b)12 Reggimenti genio;
- c)2 Reggimenti minatori;
- d)2 Reggimenti pontieri;
- e)1 Reggimento ferrovieri;
- f)1 Istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica;
- g)1 Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica;
- h)1 Officina di costruzioni del genio militare;
- i)1 Servizio degli specialisti del genio».
Testo in vigore dal 24 aprile 1933 al 16 dicembre 2009
