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[1]L'art. 38 della legge sopraindicata e' sostituito dal seguente:
[2]«Centri rifornimento quadrupedi.
[3]«Il personale dei Centri rifornimento quadrupedi e' costituito per ciascun reparto di una direzione militare e di personale inferiore civile.
[4]«I centri comprendono anche squadroni di rimonta.
[5]«Il numero dei Centri e quello degli squadroni di rimonta sono stabiliti per decreto Reale».
Testo in vigore dal 24 aprile 1933 al 16 dicembre 2009
