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[1]L'art. 38 della legge sopraindicata e' sostituito dal seguente:

[2]«Centri rifornimento quadrupedi.

[3]«Il personale dei Centri rifornimento quadrupedi e' costituito per ciascun reparto di una direzione militare e di personale inferiore civile.

[4]«I centri comprendono anche squadroni di rimonta.

[5]«Il numero dei Centri e quello degli squadroni di rimonta sono stabiliti per decreto Reale».

Testo in vigore dal 24 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-04-03;287~art2 · fonte del testo