Le pensioni in corso di godimento a carico dell'Ente alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate nella misura derivante dalla applicazione del precedente articolo 1.
Testo vigente dal 10 agosto 1967
Le pensioni in corso di godimento a carico dell'Ente alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate nella misura derivante dalla applicazione del precedente articolo 1.
Testo vigente dal 10 agosto 1967
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1967-07-27;661~art5 · fonte su Normattiva