Art. 3 — Multa per la detenzione di meccanismi preordinati alla fabbricazione dei manufatti di tabacco. È decuplicata la multa stabilita dall'art. 79 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successivamente aumentata a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
