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E' elevato a lire 250 milioni il limite massimo stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 859, che ha modificato l'articolo 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto e della legge 10 marzo 1969, n. 96. E' abrogato l'articolo 8 della legge 10 marzo 1969, n. 96.

Testo in vigore dal 10 agosto 1977 al 21 dicembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1977-07-26;491~artunico · fonte su Normattiva