Il termine per l'opzione di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, e' riaperto per centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per coloro che avessero gia' optato per il mantenimento dell'assegno vitalizio.

Testo vigente dal 21 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-03-20;75~art10 · fonte su Normattiva