Il termine per l'opzione di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, e' riaperto per centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per coloro che avessero gia' optato per il mantenimento dell'assegno vitalizio.
Testo vigente dal 21 marzo 1980
