Modificazioni alla legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa della Regia guardia di finanza

Art. 6 — Per ciascun sottufficiale reduce dalla prigionia il Comando generale della Regia guardia di finanza, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara, se nulla osti, a che il sottufficiale sia preso in esame per l'avanzamento. Il sottufficiale raggiunto dal turno di promozione anteriormente o durante la prigionia, che abbia ottenuto la dichiarazione anzidetta e sia riconosciuto idoneo, dalle competenti autorità, all'avanzamento, è promosso al ritorno dalla prigionia purché abbia compiuto, prima della cattura, il periodo di servizio richiesto dalle disposizioni in vigore. Nella promozione gli sarà attribuita l'anzianità che gli sarebbe spettata a suo turno. Qualora non abbia compiuto tale periodo di servizio, sarà preso in esame per l'avanzamento e, se giudicato idoneo, promosso, al termine di un periodo di servizio di tre mesi conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. La promozione ha luogo, a tutti gli effetti, anche se non esiste vacanza nel grado superiore e l'eccedenza formatasi in detto grado è riassorbita al verificarsi della prima vacanza. Se con l'anzianità come sopra stabilita il sottufficiale risulti ancora compreso in turno di promozione nel nuovo grado, può ottenere altra promozione, se giudicato idoneo, soltanto dopo che abbia prestato effettivo servizio per almeno sei mesi, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici

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[1]Per i sottufficiali, la prigionia non interrompe il computo dell'anzianita'. A tale effetto, per ciascun sottufficiale reduce dalla prigionia il Comando generale della Regia guardia di finanza, constatata la posizione sia penale, sia disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osti che il sottufficiale sia preso in esame per l'avanzamento.

[2]Il sottufficiale, per il quale sia stata rilasciata la dichiarazione anzidetta, se raggiunto dal turno di promozione, durante il periodo di prigionia, ha diritto a conseguire la promozione al solo grado immediatamente superiore, ma con l'anzianita' corrispondente alla data del ritorno dalla prigionia. Se con tale anzianita' risulti ancora pretermesso nell'avanzamento, non puo' conseguire altra promozione se non abbia prestato servizio per almeno tre mesi, se perdura la guerra, o. per almeno due anni, se sia cessato lo stato di guerra. Gli viene conferita, come anzianita', la data del giorno in cui ha compiuto il periodo di servizio anzidetto.

[3]Qualora, pero', il sottufficiale abbia acquisito il titolo all'avanzamento prima della cattura, ha diritto a conseguire, con effetto retroattivo, la promozione al grado superiore.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1943 al 5 ottobre 1945

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