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Per i primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge e a partire dall'esercizio in corso l'onere della indennita' di contingenza previsto dall'art. 42 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, potra' essere elevato al 25 per cento dell'importo complessivo delle entrate previste dagli articoli 19 e 22 della legge medesima, ferme restando tutte le altre disposizioni dello stesso art. 42.
Testo in vigore dal 7 settembre 1956 al 15 maggio 1962
