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[1]Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, viene ordinata, dopo il compimento delle operazioni del censimento decennale della popolazione, la revisione generale straordinaria delle liste elettorali permanenti e dei relativi fogli aggiunti.

[2]A tale effetto, nel periodo di tempo indicato nell'art. 8 della legge elettorale politica, il sindaco fa accertare, a mezzo dell'ufficio comunale, se ciascuno degli inscritti nella lista e nei fogli aggiunti dell'anno precedente risulti ancora compreso nel registro della popolazione stabile del comune e residente nel comune stesso; le relative attestazioni sono apposte dal sindaco sulla lista e sui fogli aggiunti predetti in confronto a ciascuno degli inscritti.

[3]Coloro che, in virtu' dell'art. 12 (commi 3° e 4°) della legge elettorale politica, sono inscritti nelle liste elettorali del comune, pur non avendovi la residenza e non essendo compresi nel registro della popolazione stabile, devono, entro il 15 dicembre, con atto da essi sottoscritto, dichiarare al sindaco del comune stesso se intendano conservare l'inscrizione rinunciando a quella nelle liste del comune nel quale risiedono e sono compresi nel registro della popolazione stabile. All'uopo il sindaco ne fa loro invito, nell'avviso di cui all'articolo 10 della predetta legge.

[4]Un estratto della suindicata lista e dei relativi fogli aggiunti, comprendente i nati nella circoscrizione dei vari tribunali, e' trasmesso, non piu' tardi del 1° novembre, al rispettivo presidente: su tale estratto l'ufficiale addetto al casellario giudiziario provvede agli adempimenti di cui all'art. 9 (commi 2° e 3°) della legge predetta.

[5]Un estratto dei fogli aggiunti alla lista medesima, comprendente coloro che vi sono inscritti per il titolo del censo, e' trasmesso non piu' tardi del 1° novembre all'esattore comunale, il quale lo restituisce al comune entro il 15 dicembre con l'annotazione delle contribuzioni dirette erariali e delle tasse comunali a carico di ciascuno degli inscritti.

[6]La Commissione elettorale comunale in base alle attestazioni di cui al comma 2° ed agli elementi risultanti dagli estratti predetti o comunque raccolti d'ufficio dalla segreteria del comune, deve accertare, per ciascuno degli inscritti nella lista generale dell'anno precedente e nei relativi fogli aggiunti, la sussistenza dei requisiti per l'elettorato e proporre la cancellazione di coloro che non hanno piu' diritto all'inscrizione. Per gli elettori di cui al comma 3°, se la dichiarazione ivi indicata e' affermativa, l'inscrizione viene mantenuta e la Commissione comunale predetta ne da' immediatamente notizia, per ogni effetto, al sindaco del comune ove essi hanno la residenza e sono compresi nel registro della popolazione stabile, nonche' al presidente della Commissione elettorale della provincia cui quest'ultimo comune appartiene: ove detta dichiarazione non sia stata presentata, o sia negativa, la Commissione comunale procede alla cancellazione dell'elettore dalle liste e ne da' immediatamente notizia al sindaco del comune, ove esso ha la residenza ed e' compreso nel registro della popolazione, per l'inscrizione dell'elettore stesso nelle liste di quest'ultimo comune.

[7]Alle predette cancellazioni ed a tutte le altre operazioni della revisione generale straordinaria delle liste si fa luogo con le norme degli articoli 16 e seguenti della legge elettorale politica.

[8]Tuttavia, per la revisione stessa, col decreto Reale di cui al primo comma, potranno essere variati, quando sia necessario, i termini indicati nei commi precedenti e nei predetti articoli della legge elettorale politica, fermo restando quello del 31 maggio per il compimento delle operazioni.

Testo in vigore dal 17 luglio 1926 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1926-07-01;1194~art10 · fonte del testo