Art. 12
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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge ed a modificare le disposizioni della legge elettorale politica e della legge comunale e provinciale, in quanto necessario per coordinarle e porle in armonia con quelle della presente legge.
[2]Le liste elettorali politiche ed amministrative approvate nella revisione ordinaria dell'anno 1926 hanno efficacia sino dal 31 maggio 1927.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 1° luglio 1926.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Mussolini - Federzoni.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 17 luglio 1926 al 16 dicembre 2009
