Art. 8
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[1]Al comma 3° dell'art. 50 del testo unico della legge elettorale politica ed al penultimo comma dell'art. 62 della legge comunale e provinciale e' rispettivamente sostituito il seguente:
[2]Quando l'impedimento del presidente o del vice-presidente si verifichi prima della costituzione dell'ufficio in condizioni tali da non permettere al primo presidente della Corte di appello la rispettiva surrogazione, deve assumerne le funzioni il sindaco od uno dei consiglieri comunali per ordine di anzianita', e, se il Consiglio comunale e' sciolto, il sindaco od uno dei consiglieri comunali, per ordine di anzianita', dell'Amministrazione disciolta. Nei Comuni che non hanno rappresentanza elettiva assume tali funzioni il podesta', od uno dei membri della consulta municipale da lui designato, oppure altra persona scelta dallo stesso podesta' fra coloro che possiedano una delle condizioni indicate nell'art. 13 della legge elettorale politica.
Testo in vigore dal 17 luglio 1926 al 16 dicembre 2009
