Modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali

Art. 13 — Disposizioni transitorie

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[1]I sottufficiali che, alla data in cui andra' in vigore la presente legge, si trovino alle armi in attesa d'impiego civile, dovranno, entro tre mesi, dichiarare se optino per l'impiego civile o per rimanere alle armi.

[2]Coloro che optino per l'impiego civile potranno essere trattenuti alle armi, ma non oltre il secondo anno dalla data dell'opzione e ad ogni modo non oltre i limiti di eta' e di servizio di cui al precedente articolo 3. Coloro che non accettino l'impiego offerto, dovranno essere congedati in attesa degli altri impieghi che avessero chiesto.

[3]Coloro che rinunziano all'impiego o vi abbiano gia' rinunziato potranno rimanere in servizio sino al compimento del 30° anno di servizio e del 47° anno di eta', continuando nel soprassoldo di L. 419,75.

[4]Coloro che abbiano rinunziato all'impiego per rimanere alle armi o che si trovino alle armi senza attendere l'impiego, non potranno piu' aspirarvi, a meno che cessino di autorita' dal servizio alle armi senza aver diritto a pensione di riforma o di riposo.

[5]I sottufficiali, che alla data in cui andra' in vigore la presente legge si trovassero ammogliati, non saranno soggetti, venendo promossi marescialli, all'obbligo stabilito all'articolo 5.

Testo in vigore dal 9 luglio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-07-03;266~art13 · fonte del testo