E' elevato a cinquanta milioni di lire il limite massimo stabilito nell'art. 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto. 1 2 3

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 dicembre 1973, n. 859

1

La L. 18 dicembre 1973, n. 859, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' elevato a cento milioni di lire il limite massimo stabilito dalla legge 8 aprile 1954, n. 110, che ha modificato l'articolo 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto".

L. 26 luglio 1977, n. 491

2

La L. 26 luglio 1977, n. 491, nel modificare l'articolo unico della L. 18 dicembre 1973, n. 859, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' elevato a lire 250 milioni il limite massimo stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 859, che ha modificato l'articolo 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto e della legge 10 marzo 1969, n. 96".

L. 20 novembre 1982, n. 896

3

La L. 20 novembre 1982, n. 896, nel modificare l'articolo unico, comma 1 della L. 26 luglio 1977, n. 491, che a sua volta modifica la L. 18 dicembre 1973, n. 859, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite massimo stabilito dalla legge 26 luglio 1977, n. 491, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dalle imprese fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali ed animali, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, per le spese necessarie alla applicazione del decreto stesso e delle altre disposizioni concernenti il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, viene elevato a lire 700 milioni".

Testo vigente dal 21 dicembre 1982

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Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1982

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1977 al 21 dicembre 1982.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 novembre 1982, n. 896

    La L. 20 novembre 1982, n. 896, nel modificare l'articolo unico, comma 1 della L. 26 luglio 1977, n. 491, che a sua volta modifica la L. 18 dicembre 1973, n. 859, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite massimo stabilito dalla legge 26 luglio 1977, n. 491, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dalle imprese fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali ed animali, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, per le spese necessarie alla applicazione del decreto stesso e delle altre disposizioni concernenti il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, viene elevato a lire 700 milioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-04-08;110~artunico · fonte del testo