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E' elevato a cinquanta milioni di lire il limite massimo stabilito nell'art. 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto.
Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 17 gennaio 1974
