Il contributo a favore del Fondo previsto dalle disposizioni in vigore e' elevato dall'uno a ((2,50 per cento)) dell'importo lordo dello stipendio o della paga nominali, considerati in ragione dell'ottanta per cento. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 aprile 2025, n. 42
3La L. 4 aprile 2025, n. 42 ha disposto (con l'art. 17, comma 2, lettere b) e c)) che "All'articolo 3 della legge 12 giugno 1955, n. 512, le parole: «due per cento» sono sostituite dalle seguenti: [...]; b) «2,80 per cento» dal 1° gennaio 2026; c) «3 per cento» dal 1° gennaio 2028. Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 3) che "Le percentuali di cui al comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), si applicano a decorrere dal mese di entrata in vigore della presente legge".
Testo vigente dal 19 aprile 2025
