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In caso di decesso dell'iscritto prima della cessazione dal servizio, il diritto al premio di previdenza spetta al coniuge superstite che non sia legalmente separato per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi con sentenza passata in giudicato. In mancanza del coniuge il diritto spetta in parti eguali ai figli minorenni legittimi o legittimati anteriormente alla morte del genitore o adottivi, e ai figli maggiorenni nullatenenti se permanentemente inabili al lavoro. In mancanza delle persone indicate nei precedenti commi, il diritto al premio di previdenza spetta ai genitori dell'iscritto. Il diritto alla restituzione delle somme versate dai sottufficiali, appuntati e finanzieri deceduti prima del compimento dei sei anni richiesti per il diritto all'indennita', nonche' il diritto agli interessi maturati sulle somme predette, spettano alle persone indicate nei precedenti commi nell'ordine e con le modalita' ivi stabilite.

Testo in vigore dal 30 giugno 1955 al 12 gennaio 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-06-12;512~art4 · fonte del testo