Per l'anno 1976 le misure annue lorde delle pensioni di cui al precedente articolo 1 sono aumentate del 6,9 per cento, come stabilito per la perequazione automatica delle pensioni della previdenza sociale dall'articolo 2 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro in data 29 novembre 1975. Per l'anno 1977, le misure annue delle pensioni saranno ulteriormente aumentate in relazione alla percentuale di variazione che sara' accertata ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160. Gli aumenti di cui ai precedenti commi non operano sulle pensioni relative a cessazioni dal servizio con effetto posteriore al 31 dicembre 1975.

Testo vigente dal 7 maggio 1976

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 840/1988

    Questione infondata
    21 luglio 1988

    La normativa che dispone la perequazione dei trattamenti pensionistici con gradualità nel tempo per le esigenze di bilancio, attesi gli aggravi di spesa che la detta importa, non è arbitraria ma è espressione della discrezionalità che il legislatore ha in materia. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, L. 29 aprile 1976 n. 177, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., per la disparità di trattamento che la norma determina tra coloro che sono cessati dal servizio nel corso dell'anno 1975 e coloro che sono stati collocati a riposo nel biennio 1976-77, essendo stati i primi esclusi dagli aumenti previsti a favore dei secondi, pur essendo rimasto immutato nel triennio 1975-77 il trattamento economico corrisposto in attività di servizio). - cfr. S.n. 349/1985; O.n. 92/1987.

    Art. 3 cost. · Art. 3 Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 501/1988

    Illegittimità dichiarata
    5 maggio 1988

    Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3, primo comma, e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141 ("Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti"), nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non dispongono, a favore dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché dei procuratori e avvocati dello Stato, coll…

    Art. 1 Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti · Art. 3 Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti · Art. 6 Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti · Art. 3 Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1976-04-29;177~art3 · fonte su Normattiva