Art. 47 — Personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
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L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a corrispondere al dipendente personale compensi incentivanti al fine di accrescerne la produttivita'. L'importo relativo sara' pari, fino al 31 dicembre 1969, al 50 per cento e, per il triennio successivo, al 40 per cento della somma corrispondente alla maggiore spesa che si sarebbe dovuta sostenere al fine di mantenere il quantitativo numerico del personale costantemente adeguato alle esigenze di servizio secondo le determinazioni di cui al successivo articolo 49. Detta maggiore spesa e' costituita dagli importi lordi di stipendi, retribuzioni, paghe, assegni fissi e altri assegni tabellari, che si sarebbero dovuti corrispondere alle unita' occorrenti per integrare la copertura del fabbisogno di personale in ciascun anno. Il fabbisogno di personale di ciascun anno e' pari al contingente determinato al 1 luglio 1967 in 154.500 unita', aumentato o diminuito in relazione alle variazioni di traffico verificatesi nell'anno stesso nella Azienda rispetto a quello del 1966.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1970 al 8 dicembre 1973
