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Il terzo comma dell'art. 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, e' cosi' modificato: "Il Comitato di attuazione fissera' annualmente le quote da anticiparsi da parte dei lavoratori, o delle aziende, all'atto della prenotazione di tali alloggi, le quote di ammortamento, che non dovranno superare i quindici anni, nonche' l'importo massimo che l'I.N.A. Casa potra' destinare a queste costruzioni per integrare le quote anticipate con le prenotazioni. Tale importo non potra', comunque, superare il terzo delle disponibilita' complessive di ciascun esercizio finanziario".
Testo in vigore dal 14 febbraio 1958 al 22 dicembre 2008
