Articolo abrogato dalla l. 18 gennaio 1952, n. 40.
Abrogato dal 23 febbraio 1952
Articolo abrogato dalla l. 18 gennaio 1952, n. 40.
Abrogato dal 23 febbraio 1952
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1942 al 23 febbraio 1952. 58 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Ai finanzieri della forza in congedo, comunque trattenuti o richiamati in servizio da almeno sei mesi, sono applicabili le disposizioni in vigore nel tempo sull'avanzamento dei finanzieri in servizio.
tolto: L'avanzamento ha luogo prescindendo dal requisito di servizio.
tolto: Il tempo trascorso in congedo non viene computato agli effetti dell'anzianita' di grado occorrente per conseguire l'iscrizione sul quadro di avanzamento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GENNAIO 1952, N. 40
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-08-04;915~art11 · fonte del testo