Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 febbraio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1942 al 23 febbraio 1952. 58 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Ai finanzieri della forza in congedo, comunque trattenuti o richiamati in servizio da almeno sei mesi, sono applicabili le disposizioni in vigore nel tempo sull'avanzamento dei finanzieri in servizio.

tolto: L'avanzamento ha luogo prescindendo dal requisito di servizio.

tolto: Il tempo trascorso in congedo non viene computato agli effetti dell'anzianita' di grado occorrente per conseguire l'iscrizione sul quadro di avanzamento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GENNAIO 1952, N. 40

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-08-04;915~art11 · fonte del testo