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[1]Ai finanzieri della forza in congedo, comunque trattenuti o richiamati in servizio da almeno sei mesi, sono applicabili le disposizioni in vigore nel tempo sull'avanzamento dei finanzieri in servizio.
[2]L'avanzamento ha luogo prescindendo dal requisito di servizio.
[3]Il tempo trascorso in congedo non viene computato agli effetti dell'anzianita' di grado occorrente per conseguire l'iscrizione sul quadro di avanzamento.
Testo in vigore dal 26 agosto 1942 al 23 febbraio 1952
