Articolo abrogato dalla l. 5 novembre 1962, n. 1695.
Abrogato dal 11 gennaio 1963
Articolo abrogato dalla l. 5 novembre 1962, n. 1695.
Abrogato dal 11 gennaio 1963
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1942 al 11 gennaio 1963. 98 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Alla Regia guardia di finanza si applicano le disposizioni della legge 22 gennaio 1942-XX, n. 92, sulle note caratteristiche e sui rapporti personali degli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito, con le seguenti modificazioni:
tolto: a) l'attribuzione della qualifica di mediocre o cattivo dara' luogo alla presa in esame per l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 46 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;
tolto: b) sui reclami decide insindacabilmente il Ministro per le finanze, se trattasi di ufficiali generali o superiori; il Comando generale, se trattasi di ufficiali inferiori o sottufficiali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 NOVEMBRE 1962, N. 1695
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-08-04;915~art5 · fonte del testo