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Alla Regia guardia di finanza si applicano le disposizioni della legge 22 gennaio 1942-XX, n. 92, sulle note caratteristiche e sui rapporti personali degli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito, con le seguenti modificazioni:

  • a)l'attribuzione della qualifica di mediocre o cattivo dara' luogo alla presa in esame per l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 46 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;
  • b)sui reclami decide insindacabilmente il Ministro per le finanze, se trattasi di ufficiali generali o superiori; il Comando generale, se trattasi di ufficiali inferiori o sottufficiali.

Testo in vigore dal 26 agosto 1942 al 11 gennaio 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-08-04;915~art5 · fonte del testo