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[1]Non possono essere presi in esame per l'avanzamento al grado di appuntato, i finanzieri che non abbiano compiuto almeno un anno di servizio d'istituto in reparti o negli incarichi di cui all'art. 10, lettera b).
[2]Il Ministro per le finanze ha facolta' di stabilire, con suo decreto, altri incarichi di servizio validi agli effetti del presente articolo.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1942 al 29 dicembre 1970
