Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1970 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 20 novembre 1970, n. 963.
Abrogato dal 29 dicembre 1970
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Articolo abrogato dalla l. 20 novembre 1970, n. 963.
Abrogato dal 29 dicembre 1970
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1942 al 29 dicembre 1970. 57 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Non possono essere presi in esame per l'avanzamento al grado di appuntato, i finanzieri che non abbiano compiuto almeno un anno di servizio d'istituto in reparti o negli incarichi di cui all'art. 10, lettera b).
tolto: Il Ministro per le finanze ha facolta' di stabilire, con suo decreto, altri incarichi di servizio validi agli effetti del presente articolo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 NOVEMBRE 1970, N. 963
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-01-29;64~art11 · fonte del testo