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All'art. 110 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, e' sostituito il seguente: «Il Ministro per la guerra ha facolta' di ridurre a 12 mesi la ferma o di congedare per anticipazione dopo un anno di servizio, in tutto o in parte, i militari che siano stati arruolati dopo essere stati rimandati quali rivedibili. «Il Ministro per la guerra ha altresi' la facolta' di ridurre a 12 mesi la ferma dei militari che, pure essendo idonei ad incondizionato servizio a senso degli elenchi di cui al 2° comma dell'art. 72, abbiano requisiti fisici poco spiccati, secondo determinazioni e modalita' da fissarsi classe per classe con decreto Ministeriale».

Testo in vigore dal 24 maggio 1932 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1932-05-19;510~art1 · fonte del testo