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All'art. 6 della legge 8 gennaio 1931, n. 3, e' sostituito il seguente: «Hanno titolo a ferma minore di 1° grado (12 mesi) gli inscritti arruolati, che si trovino in una delle seguenti condizioni: «1° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle ultime due classi congedate e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva; «2° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 1° e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva; «3° fratello consanguineo di militare, che abbia servito sotto le armi con obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o come ufficiale o come sottufficiale, purche' abbia cessato dal servizio da non piu' di quattro anni. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale), oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o nelle Milizie speciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva; «4° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 2° e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva». Il n. 15° dell'art. 5 della citata legge e' abrogato.
Testo in vigore dal 24 maggio 1932 al 16 dicembre 2009
