Art. 3
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Il limite di capitale previsto dalle leggi di bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle banche popolari e delle societa' cooperative, gia' elevato a L. 300.000 in forza dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, e' ulteriormente elevato a L. 3.000.000. Per le societa' cooperative edilizie e per i Consorzi di cooperative di produzione e lavoro tale limite, gia' elevato a L. 2.000.000, e' ulteriormente elevato a L. 10.000.000. Ogni singola societa' non puo' concorrere, in tali Consorzi, per una somma maggiore di L. 500.000. ((Il limite massimo di lire 5 milioni e' elevato a lire 12 milioni, previsto come valore delle assegnazioni ai soci in regime di privilegio, da parte di societa' cooperative agricole od edilizie in possesso dei requisiti prescritti, comprese le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141)).
Testo in vigore dal 15 luglio 1966 al 18 ottobre 1975
