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Il limite di capitale previsto dalle leggi di bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle banche popolari e delle societa' cooperative, gia' elevato a L. 300.000 in forza dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, e' ulteriormente elevato a L. 3.000.000. Per le societa' cooperative edilizie e per i Consorzi di cooperative di produzione e lavoro tale limite, gia' elevato a L. 2.000.000, e' ulteriormente elevato a L. 10.000.000. Ogni singola societa' non puo' concorrere, in tali Consorzi, per una somma maggiore di L. 500.000. ((Il limite massimo di lire 5 milioni e' elevato a lire 12 milioni, previsto come valore delle assegnazioni ai soci in regime di privilegio, da parte di societa' cooperative agricole od edilizie in possesso dei requisiti prescritti, comprese le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141)).

Testo in vigore dal 15 luglio 1966 al 18 ottobre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1949 al 15 luglio 1966. 14 parole tolte, 23 parole aggiunte.

… puo' concorrere, in tali Consorzi, per una somma maggiore di L. 500.000. Il limite tolto: di L. 600.000 aggiunto: massimo di lire 5 milioni e' elevato a lire 12 milioni, previsto come valore delle assegnazioni ai soci in regime di privilegio, da parte di societa' cooperative agricole tolto: ed edilizie dall'art. aggiunto: od edilizie in possesso dei requisiti prescritti, comprese le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945aggiunto: , n. 141tolto: , e' elevato a L. 5.000.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-02-15;33~art3 · fonte del testo