Art. 3
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Il limite di capitale previsto dalle leggi di bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle banche popolari e delle societa' cooperative, gia' elevato a L. 300.000 in forza dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, e' ulteriormente elevato a L. 3.000.000. Per le societa' cooperative edilizie e per i Consorzi di cooperative di produzione e lavoro tale limite, gia' elevato a L. 2.000.000, e' ulteriormente elevato a L. 10.000.000. Ogni singola societa' non puo' concorrere, in tali Consorzi, per una somma maggiore di L. 500.000. Il limite massimo di lire 5 milioni e' elevato a lire 12 milioni, previsto come valore delle assegnazioni ai soci in regime di privilegio, da parte di societa' cooperative agricole od edilizie in possesso dei requisiti prescritti, comprese le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492
3Il D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492, nel modificare la L. 8 giugno 1966, n. 452 che a sua volta modifica la L. 15 febbraio 1949, n. 33, ha disposto (con l'art. 7-bis) che "Il limite massimo di 12 milioni di cui alla legge 8 giugno 1966, n. 452, previsto come valore delle assegnazioni a soci in regime di privilegio, da parte di societa' agricole od edilizie in possesso dei requisiti prescritti, comprese le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, e' elevato a 25 milioni".
Testo in vigore dal 18 ottobre 1975 al 22 dicembre 2008
