Il Governo della Repubblica e' autorizzato a riunire in testo unico, entro il termine di un anno, le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, della legge 23 marzo 1956, n. 137, e della presente legge.
Testo vigente dal 25 gennaio 1966
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a riunire in testo unico, entro il termine di un anno, le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, della legge 23 marzo 1956, n. 137, e della presente legge.
Testo vigente dal 25 gennaio 1966
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art33 · fonte su Normattiva