Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1954 al 10 novembre 1959. Leggi il testo vigente →

Per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge l'acquirente, i permutanti o l'enfiteuta:

  • a)debbono dichiarare contestualmente nell'atto quali sono i fondi che a titolo di proprieta' o di enfiteusi sono posseduti da loro e dai membri del nucleo familiare, e inoltre che si trovano nelle condizioni di cui al n. 3 dell'articolo precedente;
  • b)debbono produrre insieme con l'atto al momento della registrazione lo stato di famiglia e un certificato dell'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo precedente. Nel caso di infedelta' delle dichiarazioni del contribuente previste dal comma precedente le parti contraenti sono solidalmente tenute al pagamento dei tributi ordinari; la parte che ha reso la dichiarazione infedele e' altresi' tenuta a corrispondere una sopratassa irriducibile pari all'ammontare dei tributi recuperati.

Testo in vigore dal 11 agosto 1954 al 10 novembre 1959

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-08-06;604~art3 · fonte del testo