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Per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge l'acquirente, i permutanti o l'enfiteuta:

  • a)debbono dichiarare contestualmente nell'atto quali sono i fondi che a titolo di proprieta' o di enfiteusi sono posseduti da loro e dai membri del nucleo familiare, e inoltre che si trovano nelle condizioni di cui al n. 3 dell'articolo precedente;4
  • b)debbono produrre insieme con l'atto al momento della registrazione lo stato di famiglia e un certificato dell'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo precedente. Nel caso di infedelta' delle dichiarazioni del contribuente previste dal comma precedente le parti contraenti sono solidalmente tenute al pagamento dei tributi ordinari; la parte che ha reso la dichiarazione infedele e' altresi' tenuta a corrispondere una sopratassa irriducibile pari all'ammontare dei tributi recuperati.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 ottobre 1959, n. 869

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La L. 14 ottobre 1959, n. 869 ha disposto (con l'articolo unico) che "la disposizione di cui all'art. 3, lettera a), della legge 6 agosto 1954, n. 604, deve intendersi nel senso che la dichiarazione quivi richiesta e' dovuta solamente nel caso in cui l'acquirente, permutante ed enfiteuta, ovvero alcuno tra gli appartenenti al suo nucleo familiare, risulti, alla data dell'atto di stipulazione, proprietario od enfiteuta di fondi rustici".

Testo in vigore dal 10 novembre 1959 al 24 giugno 1965

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 novembre 1959

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1954 al 10 novembre 1959.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 ottobre 1959, n. 869

    La L. 14 ottobre 1959, n. 869 ha disposto (con l'articolo unico) che "la disposizione di cui all'art. 3, lettera a), della legge 6 agosto 1954, n. 604, deve intendersi nel senso che la dichiarazione quivi richiesta e' dovuta solamente nel caso in cui l'acquirente, permutante ed enfiteuta, ovvero alcuno tra gli appartenenti al suo nucleo familiare, risulti, alla data dell'atto di stipulazione, proprietario od enfiteuta di fondi rustici".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-08-06;604~art3 · fonte del testo