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Il comma terzo dell'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, e' sostituito dal seguente: "La somma eventualmente residua e l'avanzo di cui al comma secondo dell'art. 12 sono ripartiti, per due terzi, in quote eguali fra tutti indistintamente i funzionari del distretto, compresi quelli che hanno gia' percepito la quota di lire 20.000. L'altro terzo e' tenuto a disposizione del Ministero di grazia e giustizia per sopperire a bisogni straordinari dei tribunali e delle preture, anche non facenti parte del distretto giudiziario da cui le somme provengono. ((Nel caso di sufficiente capienza il terzo tenuto a disposizione del Ministero puo' essere impiegato anche per sopperire ai bisogni straordinari degli uffici, giudiziari diversi dalle preture e dai tribunali, esclusi gli uffici di conciliazione))."
Testo in vigore dal 23 agosto 1956 al 1 luglio 2002
