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Nei giudizi elettorali, sia davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, sia davanti agli organi di giurisdizione amministrativa, non e' necessario il ministero di procuratore o di avvocato. Tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi o giudiziari in materia elettorale sono redatti in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito per il ricorso in Cassazione, e dalle spese di cancelleria.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1966 al 16 settembre 2010
