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Nei giudizi elettorali ((davanti agli organi di giurisdizione ordinaria)) non e' necessario il ministero di procuratore o di avvocato. Tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi o giudiziari in materia elettorale sono redatti in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito per il ricorso in Cassazione, e dalle spese di cancelleria.

Testo in vigore dal 16 settembre 2010 al 6 ottobre 2011

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urn:nir:stato:legge:1966-12-23;1147~art3 · fonte su Normattiva