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L'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, e' abrogato. Le norme contenute nei precedenti articoli e nelle articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano altresi' per i Consigli provinciali, ((...)) per quanto riguarda la materia relativa all'ineleggibilita', alla decadenza, all'incompatibilita' dei consiglieri provinciali. Le azioni popolari e le impugnative consentite a qualsiasi elettore del Comune per quanto concerne elezioni comunali, sono consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per quante concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono devolute al presidente della Giunta provinciale. ((La tutela contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri provinciali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.)) Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, e' competente, in prima istanza il Tribunale nella cui circoscrizione territoriale e' compreso il capoluogo della Provincia.
Testo in vigore dal 16 settembre 2010 al 6 ottobre 2011
