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L'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, e' abrogato. Le norme contenute nei precedenti articoli e nelle articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano altresi' per i Consigli provinciali, ((...)) per quanto riguarda la materia relativa all'ineleggibilita', alla decadenza, all'incompatibilita' dei consiglieri provinciali. Le azioni popolari e le impugnative consentite a qualsiasi elettore del Comune per quanto concerne elezioni comunali, sono consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per quante concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono devolute al presidente della Giunta provinciale. ((La tutela contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri provinciali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.)) Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, e' competente, in prima istanza il Tribunale nella cui circoscrizione territoriale e' compreso il capoluogo della Provincia.

Testo in vigore dal 16 settembre 2010 al 6 ottobre 2011

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 60/1973

    Questione infondata
    9 maggio 1973

    Non contrastano con il principio d'imparzialità del giudice (art. 1, secondo comma, Cost.) gli artt. 1 e 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, che attribuiscono al tribunale avente sede nel Comune o nella Provincia la competenza a decidere le controversie relative alla eleggibilità a consigliere comunale o provinciale, mentre anche i giudici componenti il collegio, quali elettori, sono titolari della relativa azione popolare. Invero l'interesse astratto del giudice elettore alla buona amministrazione e la sua titolarità ad una azione elettorale correttiva non possono di per sé renderlo meno imparziale. In caso opposto si dovrebbe concludere assurdamente che non vi è giudice capace di rendere vera giustizia quando la controversia rivesta un interesse generale, collettivo, pubblico, politico, di cui il magistrato stesso sia partecipe come uomo e come cittadino. Se, invece, il giudice abbia in qualche modo partecipato all'impugnativa delle delibere consiliari, manifestato opinioni, o se in qualsiasi maniera venga a delinearsi un suo interesse particolare, soccorreranno i principi generali in tema di incompatibilità, astensione e ricusazione, perfettamente applicabili anche ai giudizi in materia elettorale.

    Art. 101 cost. · Art. 1 Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo · Art. 7 Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-12-23;1147~art7 · fonte su Normattiva