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I vincoli, limitazioni e divieti di cui al precedente articolo debbono essere specificamente indicati nell'atto di trasferimento del fondo a seguito di riscatto da parte dell'assegnatario; e ne deve essere fatta menzione nella relativa nota di trascrizione. A tutti gli atti e formalita' relativi a tale acquisto si applicano le riduzioni e le agevolazioni fiscali disposte dall'articolo 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224. La durata dell'esenzione dalle imposte fondiarie concessa per i terreni di riforma fondiaria, ai sensi dello articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e' prorogata per otto anni. Il credito dell'Ente derivante dai piani di ammortamento di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e' garantito nelle forme e nei modi previsti dall'ultimo comma dello articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454.
Testo in vigore dal 14 giugno 1967 al 22 dicembre 2008
