Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria
Art. 6 — null
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Nel caso di omessa notifica agli aventi diritto a prelazione ai sensi del precedente articolo 4, questi possono riscattare il fondo dall'acquirente e dai successivi aventi causa, nel termine di cinque anni dalla vendita.
Testo in vigore dal 14 giugno 1967 al 22 dicembre 2008
