Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 aprile 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'art. 178 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e' sostituito come segue: Art. 178. - "Chiunque stabilisce o esercita un qualsiasi impianto telegrafico, telefonico o radioelettrico, senza aver prima ottenuto la relativa concessione, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena piu' grave:
- 1)con l'ammenda da L. 10.000 a L. 100.000 se il fatto riguarda gli impianti telefonici e telegrafici;
- 2)con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000 se il fatto riguarda gli impianti radioelettrici. Ai contravventori si applica inoltre una sopratassa pari a venti volte la tassa corrispondente alle comunicazioni abusivamente effettuate calcolata secondo le tariffe vigenti, con il minimo di L. 20.000".
Testo in vigore dal 10 aprile 1952 al 22 dicembre 2008
